Diritto Militare
Il Militare rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza dell’intera collettività.
Ma il Militare non è solo questo, egli è anche un dipendente della pubblica Amministrazione e, come tale, può incorrere in problemi legati all’ambito lavorativo.
In tali circostanze egli stesso dovrà difendersi dalle contestazioni mosse dai propri superiori.
Per tali ragioni fornisco assistenza legale in favore del personale appartenente all’Esercito Italiano, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato ed in generale al personale di tutte le Forze Armate e di Polizia sia ad ordinamento civile che Militare, occupandomi dei seguenti ambiti:
- Ricorsi avverso la documentazione caratteristica;
- Procedimenti disciplinari di corpo e di stato – memorie difensive – ricorsi;
- Osservazioni ex art. 10bis della L. 241 del 1990;
- Ricorsi gerarchici;
- Ricorsi al TAR;
- Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica;
- Procedimenti penali derivati.
SANZIONI DISCIPLINARI
Di norma il procedimento contro il Militare prende avvio con la irrogazione di una sanzione disciplinare, che può essere di corpo o di stato. Tali sanzioni possono avere gravi ripercussioni sulla carriera del Militare, sia limitando l’avanzamento di grado nei casi meno gravi, fino ad arrivare alla rimozione del grado.
Le SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO irrogabili ai militari sono:
- sospensione disciplinare dal servizio;
- sospensione disciplinare dalle funzioni del grado;
- cessazione dalla ferma o dalla rafferma;
- perdita del grado per rimozione.
Le SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO irrogabili ai militari sono:
- richiamo;
- rimprovero;
- consegna;
- consegna di rigore.
Si tratta di sanzioni meno gravi rispetto alle sanzioni di stato, ma che possono avere anch’esse serie ripercussioni sulla carriera del Militare.
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
La documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai Militari, valutandone le attitudini e le attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Essa costituisce la base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera e rappresenta un elemento orientativo per l’impiego razionale del Militare.
La valutazione peggiorativa nelle note caratteristiche incide sfavorevolmente sugli avanzamenti di carriera.
IMPUGNAZIONI
Il Militare ha il diritto di impugnare la sanzione disciplinare o la documentazione caratteristica attraverso 3 rimedi:
1)RICORSO GERARCHICO (da proporre all’organo gerarchicamente superiore entro 30 giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto impugnato);
2) RICORSO AL TAR (da proporre entro 60 giorni);
3) RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (da proporre entro 120 giorni).
I predetti rimedi non sono cumulativi tra di loro.
Il ricorso gerarchico, di norma, non è obbligatorio; pertanto il Militare è libero di scegliere se esperire preventivamente il ricorso gerarchico oppure proporre direttamente il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.
Fa eccezione a tale regola l’opposizione avverso le sanzioni disciplinari di corpo, poichè l’art. 1363 del D.Lgs. 66/2010 (c.d. “Codice dell’Ordinamento Militare”) sancisce che non è ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Nel caso di proposizione del ricorso gerarchico è di fondamentale importanza la completezza delle contestazioni ivi formulate, poiché qualora il ricorso fosse rigettato, l’eventuale successivo ricorso al TAR non potrà contenere elementi diversi e/o ulteriori. Per tale ragione è necessario avvalersi della consulenza di un Avvocato in grado di identificare tutti i profili di illegittimità del provvedimento impugnato fin dall’inizio.
Il ricorso gerarchico può essere accolto ovvero rigettato con provvedimento motivato; si considera invece tacitamente rigettato qualora l’organo gerarchicamente superiore non si pronunci entro 90 giorni dal deposito del ricorso (c.d. silenzio – rigetto).
Avverso il rigetto del ricorso gerarchico sarà possibile proporre ricorso al TAR (entro 60 giorni) ovvero ricorso al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni) dalla notifica.
Nel caso di note caratteristiche, è’ evidente che, laddove vi sia in gioco un avanzamento importante che la valutazione peggiorativa certamente pregiudicherebbe, il ricorso al TAR potrebbe essere preferibile rispetto a quello gerarchico, essendo possibile in tale sede ottenere l’emissione di un provvedimento urgente che sospenda il provvedimento impugnato.
Nel caso in cui il Militare voglia valutare la fattibilità di un ricorso gerarchico o al TAR, il primo passo da compiere è chiedere copia della documentazione da contestare; per esperienza maturata consiglio di chiederne copia contestualmente alla notifica dell’atto da impugnare, poiché in questo caso l’amministrazione ha il dovere di rilascio senza costi; qualora invece la richiesta venga effettuata in un secondo momento, essa sarà inquadrata come accesso agli atti e, pertanto, soggetta al pagamento degli oneri; peraltro, la richiesta di accesso agli atti non sospende il termine per la proposizione del ricorso, dunque è opportuno avere fin da subito tutto il materiale da analizzare per la valutazione di eventuale impugnazioni.